Con legge recentemente approvata alla Camera è stato introdotto nel codice penale all’art. 375 cp il nuovo reato di depistaggio, che punisce con pena della reclusione da 3 a 8 anni, il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che al fine di impedire, ostacolare, o sviare un’indagine o un processo penale, ponga in essere una delle seguenti condotte:
– Mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi, o delle cose o delle persone connesse al reato;
– Affermare il falso o negare il vero, ovvero tacere in tutto o in parte quello che si sa intorno ai fatti sui quali viene sentito ove richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale;
tale reato si configura nella fattispecie aggravata quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento o danneggiamento in tutto o in parte, oppure formazione od artificiosa alterazione in tutto o in parte, di un documento, un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta o accertamento del reato.
Il reato è aggravato anche allorquando sia connesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici gravi reati (prevista pena della reclusione da 6 a 12 anni).
Vi è invece l’applicazione di un’attenuante di pena da due terzi alla metà se l’autore del fatto si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone, delle prove, evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutare concretamente l’autorità di pg o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto dell’inquinamento processuale o depistaggio, nell’individuazione degli autori.
Se vi è condanna per il predetto reato con pena della reclusione superiore ad anni 3, si applica la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Sono altresì raddoppiati i termini di prescrizione del reato.
Sussiste causa di non punibilità per chi ha commesso il depistaggio, ma che ad inizio processo, entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero ex art. 376 cp.