La Corte di Cassazione sez.III, 3 febbraio 2021 n. 17387 ha statuito che alla condanna (anche patteggiamento) per la contravvenzione di cui all’art. 256 comma 3 dlgs consegue sempre, anche in caso di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi, la misura di sicurezza della confisca dell’area ove la discarica abusiva è realizzata, poiché la misura medesima ha carattere obbligatorio.

La Corte dichiarava manifestamente infondato il primo motivo di ricorso dell’imputato: i dati del fascicolo consentivano di riscontrare gli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all’art. 256 comma 3 d.lgs 152/06, essendo emersi in istruttoria e confermati in appello le caratteristiche della stessa ossia la presenza sul terreno dell’imputato di tanto materiale eterogeneo classificabile in rifiuto in accumuli alti fino cinque metri e conseguente degradazione del terreno.

Il terzo comma dell’art. 256 dlgs 152/06 punisce chiunque, fuori dai casi dell’art. 29 quattordeces dello stesso decreto, realizza o gestisce una discarica non autorizzata ricollegandovi un diverso trattamento sanzionatorio avendo riferimento alla tipologia pericolosa o meno dei rifiuti smaltiti irregolarmente.

Per definire invece una “discarica” si fa riferimento all’art.2,1. Lett. G) d.lgs 36/03 attuativo della direttiva CE 1999/31/CE, che definisce tale concetto come “l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento degli stessi da parte del produttore, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno.

In caso di realizzazione di discarica abusiva la consumazione si avrebbe nel momento  consumativo del reato in quanto in caso di discarica abusiva la consumazione si avrebbe nel momento in cui i lavori realizzati dall’agente possono definirsi idonei al conferimentodi rifiuti, mentre i caso di gestione abusiva si tratterebbe di reato permanente con oscillazioni verso la cessazione della permanenza stessa.

Il più recente orientamento ritiene che la cessazione della permanenza della gestione illecita di discarica si verificherebbe con la cessazione della situazione di antigiuridicità , cioè con l’ottenimento dell’autorizzazione prevista dalla legge, o con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell’area, oppure in alternativa con il sequestro del sito che faccia venir meno la sua disponibilità in capo al gestore e l’impossibilità per esso di compiere ulteriori attività.

Secondo il collegio il tenore dell’art. 256 comma 3 non lascerebbe spazio a dubbi prevedendo confisca obbligatoria dell’area ove la discarica abusiva è stata realizzata ove di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato.

L’eventuale bonifica dell’area in base ai progetti concertati con l’autorità non condurrebbe comunque ad un esclusione della misura ablatoria, avente carattere obbligatorio , pur se non indicato espressamente dalla norma come invece effettuato invece nell’art. 259, 2 per il traffico illecito di rifiuti.