Il Tribunale di Savona con la recentissima sentenza del 7 luglio di quest’anno, n. 610, si occupa, nell’ambito di un procedimento di separazione giudiziale, della questione relativa alla addebitabilità per infedeltà della separazione stessa, chiarendo quali siano i presupposti e quale la ripartizione dell’onere probatorio.
Il Giudice di merito, sulla domanda di addebito proposta dalla resistente L.M. nei confronti del marito, rileva che:

  • 1. la pronuncia di addebito a norma dell’art. 151 comma 2 c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma altresì l’accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (nello stesso senso Cass. Civ. 4656/86; Cass. Civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass. Civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. Civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. Civ. sez. I 9/6/00 N. 7859);
  • 2. al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice esamina la condotta di entrambi i coniugi: nel caso di specie il contegno tenuto dal ricorrente G.C. nei confronti della moglie integra quel “comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio” tale da integrare il primo dei presupposti dell’addebito della responsabilità della separazione coniugale;
  • 3. quanto all’onere probatorio gravante sui coniugi, il tribunale ricorda che l’infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi dall’art. 143 comma 2 c.c. e se tale violazione mina in radice l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione e l’addebito al coniuge che detta infedeltà ha commesso, costituisce la premessa, secondo il cd. id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi; pertanto costituisce di per sé sola motivo di addebito; una volta dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere di prova grava in capo al coniuge tradito;
  • 4. spetta invece al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, fornire la prova della mancanza del nesso di causa fra detta violazione e la crisi coniugale: per andare esente dalla pronuncia di addebito questi è tenuto a dimostrare che il proprio comportamento si è inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse ovverosia che la crisi del rapporto matrimoniale era già in atto.

Nel caso al vaglio del Giudice savonese, il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine a comportamenti ostili e/o offensivi e/o contrari ai doveri del matrimonio tenuti dalla moglie: pertanto la domanda di addebito formulata da quest’ultima è stata accolta.