La Cassazione Penale sezione III, con sentenza 13719 del 6 aprile 2016, ha statuito che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, poichè l’istituto ha natura negoziale, il Giudice, terzo rispetto alle parti, può solo ratificare o meno l’accordo pattizio, e non può modificare di propria iniziativa i termini dell’accordo pattizio, se non negli aspetti decisori che conseguano direttamente alla legge.
Il Patteggiamento oscilla tra una scelta rimessa esclusivamente alle parti ed il garantismo costituzionale.
In realtà il mutismo della legge sul detto istituto ha portato dottrina e giurisprudenza a dover appurare di volta in volta la soluzione che sia in grado di assicurare l’efficienza e l’ordine del sistema.
Per quanto concerne l’operare del Giudice, a fronte dell’accordo tra le parti, pare doveroso affermare che l’accertamento del giudicante non possa ridursi a mera attestazione notarile, essendo indispensabile l’esercizio della funzione giudiziaria.
In particolare, essendoci in gioco la libertà personale, la possibilità dell’accordo si arresta di fronte alla possibilità di rimodulazione ex officio e nei limiti di legge della pena concordata tra le parti, dunque in una prospettiva di favor libertatis, la sostituzione per decisione del giudice della pena detentiva concordata con la sanzione della libertà controllata, così come nel caso trattato dalla sentenza succitata, deve considerarsi operazione pienamente legittima sempre che siano rispettati i criteri di conversione previsti dalla l. 689/81.