Anche l’odore di fritto approda in Cassazione; la questione può sembrar bizzarra ma una banale lite condominiale è stata l’occasione per veder nascere una particolare fattispecie di reato: “le molestie olfattive” che gli ermellini hanno ritenuto di poter inquadrare nell’ambito del reato di getto pericoloso di cose (ex. art. 674 c.p.).
La pronuncia in questione (Sent. N. 14467.2017) trae origine da una vertenza tra condomini alcuni dei quali furono ritenuti responsabili di continue emissioni di fumi, odori e rumori molesti dalla loro cucina. A nulla sono valse le difese degli accusati secondo le quali le emissioni odorose provenienti (dalla loro cucina) non avrebbero comunque potuto integrare i requisiti per la sussistenza del reato.
La Corte di Cassazione, ritenendo infondate tali considerazioni, ha condannato gli imputati ritenendoli colpevoli di “getto pericoloso di cose” affermando dunque come tale precetto sia estensibile anche agli odori.
Secondo la Cassazione quindi la norma prevista dall’art. 674 c.p. “è configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.” Nel caso affrontato dai Giudici della Cassazione la tollerabilità è stata ritenuta oltrepassata si da giustificare la condanna degli imputati.