Il fatto che una normativa settoriale sia complessa non può rappresentare di per se un elemento scusante, sussistendo un dovere di informazione fondato sugli obblighi solidaristici affermati dall’art. 2 Cost, che esclude l’inevitabilità dell’errore di diritto, è quanto affermato dalla Cassazione Penale sez. III, con sentenza 4931/16.
Pur ammettendo la complessità della materia nel settore ambientale non verrebbe meno il dovere strumentale di informazione, il cui adempimento avrebbe impedito (la asserita ma non provata) ignoranza della legge penale, e neppure tale obbligo verrebbe meno in ipotesi di non professionalità dell’attività.
Anzi, maggiormente, trattandosi di persona priva di specifiche conoscenze settoriali, incombe sull’agente il dovere di informarsi sulla disciplina di settore dell’attività che si intende svolge, assolvendo agli obblighi dell’homo eiusdem professionis et condicionis.
Pertanto l’ignoranza della normativa settoriale in tema di gestione di rifiuti sarebbe insufficiente a fondare una valutazione di inevitabilità/scusabilità dell’errore (ossia nelle contravvenzioni la buona fede può rilevare giuridicamente solo a condizione che si tratti di mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto e derivi da un elemento estraneo all’agente consistente in una circostanza che induca alla convinzione della leicità del comportamento tenuto