Per la configurazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, l’oltraggio deve realizzarsi alla presenza di almeno due persone.
Tra queste non possono rientrare quelli che nello svolgimento delle loro funzioni assistano all’offesa, in quanto il requisito della pluralità risulta integrato solo in caso di persone estranee alla pubblica amministrazione, ossia civili.
Oppure da persone che pur essendo dei pubblici ufficiali non sono presenti in loco per il motivo d’ufficio.
Ciò è stato chiarito dalla sentenza di Cassazione sez. VI. 18834/23.
La detta sentenza ha infatti seguito l’orientamento di legittimità che in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, ha sancito che l’offesa all’onore e prestigio debba verificarsi alla presenza di almeno due persone, che non rientrare tra quei soggetti che sebbene attinti dall’offesa i maniera diretta assistano alla scena nell’esercizio delle loro funzioni.
Risulta integrato il requisito della pluralità di persone solo se le persone sono estranee alla pubblica amministrazione o comunque persone che sebbene pubblici ufficiali siano presenti in quello spazio e tempo non per lo stesso motivo per cui la condotta di oltraggio sia posta in essere dall’agente (Cass. 6604/22).