Ci si interroga se in un condominio nell’ambito del quale alcuni appartamenti non posseggono la conformità urbanistica catastale, tale circostanza possa inibire ai condòmini i cui locali sono in regola, l’accesso ai benefici fiscali (non da superbonus) per i lavori condominiali.
Va detto che la specifica questione non è stata ancora affrontata in sede di prassi ufficiale del fisco; mentre per il superbonus (art. 119, DL 34.2020) il problema non si pone (ai sensi del comma 13-ter del citato articolo gli interventi ammessi al superbonus – con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici – non necessitano della attestazione dello stato legittimo per cui eventuali abusi su parti private o comuni non hanno alcun rilievo), al di fuori di esso vige il principio per cui gli interventi realizzati in presenza di irregolarità edilizie non possono fruire delle agevolazioni fiscali.
Dunque, al fine di evitare complicazioni, sarebbe opportuno “portare a casa” la conformità edilizia-catastale per l’edificio nel suo complesso tenuto conto anche del fatto che l’art. 1117 c.c. prevede che per parti comuni debbano intendersi si le scale, le fondamenta, il tetto, i pianerottoli, ma anche alcuni elementi delle unità immobiliari che compongono il condominio, tra cui i muri maestri, pilastri e travi portanti (che potrebbero interessare anche le facciate).
L’art. 1122 c.c. poi prevede che nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero un determinato pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Dunque la non conformità di alcuni appartamenti potrebbe impedire il diritto alla agevolazione per i lavori (non da superbonus) sulle parti comuni condominiali.