La Corte di Cassazione con sentenza 40033 del 3 ottobre 23 sezione I, si è pronunciata circa il reato di cui all’art. 660 cp.

In appello l’imputato era stato condannato alla pena di mesi due di arresto per il reato di molestia per aver inviato una richiesta di amicizia sul profilo facebook dei figli dati in adozione e ai genitori adottivi di questi ultimi, e per aver poi scritto su facebook ed instagram la nonna paterna adottiva dei minori, ed aver postato sempre sui social foto dei figli con i loro genitori adottivi con la scritta “figli miei”.

L’imputato ricorreva in Cassazione, la quale con la sopra indicata pronunci rilevava che:

  • L’esistenza si sistema di alert o preview dipende, dal soggetto che riceve il messaggio non dall’inviante che può decidere liberamente se accettare che la notifica telematica gli invii o meno la notifica della ricezione di un messaggio.
  • La possibilità de ricevente di rifiutare l’interazione immediata con il mittente e mettere il filtro per non essere raggiunto da quella persona;
  • Dunque nel caso di specie, trattandosi di molestie perpetrate tramite messaggi facebook ed instagram, le cui notifiche di ricezione messaggio possono essere liberamente attivate dal soggetto ricevente, non sarebbe realizzato il reato di cui all’art. 660 cp in quanto non commesso “con il mezzo telefonico” nel significato standard della giurisprudenza di Cassazione.