La rampa carrabile di accesso ai box dell’edificio condominiale, non può essere utilizzata come parcheggio delle automobili. Un simile uso della parte comune non trova giustificazione nemmeno nell’art. 1102 c.c., posto che ne risulta trasformata e snaturata la destinazione originariamente designata dai condomini senza considerare poi il fatto degli inevitabili disagi nell’utilizzo dei garage di proprietà esclusiva. A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione con la Ordinanza n. 36438 del 29.12.2023.
In primo grado, il Tribunale, aveva rigettato le istanze di alcuni condomini che lamentavano il fatto che altri comproprietari (a partire dal 1999), utilizzavano sistematicamente la rampa carrabile di accesso ai box per posteggiarvi le proprie autovetture. Secondo il Tribunale, dunque, il diverso utilizzo della cosa comune da parte dei condomini convenuti in giudizio, non superava il limite dell’impedimento dell’uso della cosa propria da parte degli altri comproprietari giusto quanto disposto dall’art. 1102 c.c.
Di diverso avviso era la Corte d’Appello che, viceversa, accertava la violazione (da parte dei condomini appellati) proprio dell’art. 1102 c.c.; contestualmente condannava questi ultimi al risarcimento del danno che veniva stabilito in via equitativa (utilizzando quale parametro il valore locativo dei posti auto con un abbattimento del 50%).
La vertenza emigrava così dinnanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha così confermato come l’art. 1102 c.c. consenta l’utilizzo della cosa comune da parte di uno o più comproprietari a due condizioni alternative tra loro: che sia rispettata la destinazione della cosa e che la utilità maggiore e più intensa tratta da uno dei condomini non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Nel caso di specie, gli ermellini, confermano dunque quanto statuito dai giudici della Corte d’Appello che avevano individuato la destinazione naturale della area in questione quale rampa carrabile per l’accesso ai garage senza che essa potesse, al contempo, svolgere anche la funzione di parcheggio.
I Giudici (di appello) avevano dunque correttamente stabilito che il costante e sistematico stazionamento sulla rampa delle vetture, di fatto, ne snaturava completamente la sua destinazione e ciò in totale spregio della norma di cui all’art. 1102 c.c.