La Cassazione con ordinanza 5922/24 ha stabilito le regole dell’onere probatorio qualora un soggetto chieda il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto da contratto.
Con la suddetta ordinanza la Cassazione ha ricordato le regole di riporto dell’onere probatorio nel caso invochi il risarcimento danno da errore medico in base a rapporto contrattuale.
Il paziente deve provare il nesso causale tra la condotta del medico che si è ritenuta erronea e il danno subito.
La struttura sanitaria contrariamente provare la correttezza della condotta medica o che l’inadempimento è stata determinata da causa non imputabile.
Non spetta però al paziente che richiede il risarcimento provare l’errore medico.
La causa nasce dal ricorso di un paziente contro un asl locale per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per una erronea manovra dell’anestesista.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, mentre la Corte d’appello ribaltava la decisione accogliendo l’impugnazione principale dell’azienda sanitaria.
Secondo la Corte d’appello l’attore non avrebbe fornito prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il danno, e non avrebbe formulato richiesta alcuna di prova testimoniale volta a dimostrare l’errata condotta ed impedita dell’anestesista non provando l’effettività del danno subito.
La Cassazione rilevano invece l’errore applicativo dei principi di riparto dell’onere probatorio da parte della Corte d’Appello, che ha ritenuto erroneamente il paziente onerato della prova d’inadempimento della struttura sanitaria.
In tal caso il criterio corretto di riparto dell’onere della prova non è quello della responsabilità aquiliana ma quello della responsabilità contrattuale.
Il creditore dunque deve dimostrare la fonte del proprio credito e dimostrare che questo è stato insoddisfatto, senza dover dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore. Spetta al debitore infatti dimostrare di aver adempiuto esattamente la prestazione concordata.
In particolare in riferimento alle prestazioni professionali come quella medica, la Cassazione ribadisce che il creditore attore ha l’onere di dimostrare la fonte del credito ed il nesso di causa, provando che la condotta del professionista è stata secondo il criterio del più probabile che non, la causa del danno lamentato.
E’ invece onere del debitore dimostrare l’adempimento esatto o l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento sono dipesi da eventi imprevedibili e inevitabili anche adottando l’ordinaria diligenza.