Con sentenza del 13 maggio 2024 n. 86 la Corte Costituzionale ha statuito l’illegittimità costituzionale dell’art. 628 comma 2 cp, ove non prevede che la pena comminata per la rapina impropria sia diminuita per misura eccedente un terzo quando per la natura, la specie , i mezzi le modalità o la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità.
La corte ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 628 cp relativo alla rapina propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante.
La vicenda nasce da un’imputazione per il reato di rapina ascritta a due soggetti che avrebbero prelevato generi alimentari da uno scaffale del supermercato e sarebbero riusciti a divincolarsi dal personale con una minaccia e una generica spinta, per essere poi rintracciati nell’esercizio commerciale che mangiavano del pane.
Si tratta dell’estensione alla rapina di quanto deciso dalla sentenza 120 del 2023 per l’estorsione, che consegue sia al principio di eguaglianza nel trattamento sanzionatorio, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena.