Il Giudice di Pace di Torino, sez. III civile, con sentenza n. 129 dell’8/1/13 si è pronunciato in maniera contraria all’applicazione della sospensione cautelare della patente di guida nelle ipotesi in cui il tasso alcol emico misurato sia risultato inferiore all’1,5 g/l.
Ciò in quanto è vero che l’art. 223 comma 1 Cds, in via generale dispone la sospensione della patente nei casi di guida in stato di ebbrezza, ma questa viene derogata in maniera specifica ex art. 186 comma 9 Cds, che riporta come il Prefetto debba disporre la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall’accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore all’1,5 g/l.
Il Giudice ha deciso partendo dalla considerazione per cui la sanzione della sospensione cautelare sarebbe correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita per cui verrebbe a mancare il presupposto per legittimarla.
In tal senso si era già espressa la Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 19 ottobre 2010 n. 21447) per cui sarebbe evidente la differenza sia della natura della sanzione nelle due ipotesi, sia dei presupposti della sua irrogazione legati, per la sospensione cautelare della patente ex art. 186 comma 9 Cds, all’accertamento di un valore del tasso alcolemico superiore all’ 1,5 g/l., e per la stessa sospensione prevista ex art. 223 comma 3 Cds, alla configurabilità di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle indicate nel 223 comma 1 Cds.