Non si può applicare l’aggravante di aver provocato un incidente a chi si è rifiutato di sottoporsi all’alcool-test: questo è quanto dichiarato dalla Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 35553 del 25 agosto 2015, in contrasto con taluni precedenti giurisprudenziali per i quali l’aggravante di avere provocato l’incidente sarebbe configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento per verificare lo stato di ebbrezza (Cass. pen. sez IV, 9318/13, Cass. pen. sez. IV, 43845/14, Cass. pen. sez. I, 3297/14).

Di fatto la questione, posta la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, è stata rimessa alle Sezioni Unite con Ordinanza n. 1575 del 9 aprile 2015.

Nella summenzionata sentenza i giudici hanno rilevato che in relazione all’aggravante dell’aver provocato un sinistro, il testo normativo dell’art. 186 comma 2 bis Cds specifica “se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale”, mentre il testo dell’art. 186 comma 7 Cds recita “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui agli artt. 3,4,5, il conducente è punito…”, appare dunque con evidenza la diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza” che è elemento costitutivo dell’aggravante, e quello di “conducente che si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di tale stato”.

Ad avviso della Corte, nel caso all’attenzione, trattandosi di un rifiuto di sottoporsi ad alcooltest, sarebbe implicita la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza: mancherebbe pertanto il presupposto necessario del “conducente in stato di ebbrezza”.