Qualora nel medesimo procedimento l’imputato sia chiamato a rispondere anche per reati per cui non è ammessa l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, non è possibile accedere alla “messa alla prova parziale”: ciò è quanto ha chiarito la Corte di Cassazione sezione II con sentenza dell’8 aprile 2015 n. 14112.
Prevede l’art. 464 bis comma 1 c.p.p. che nei casi di cui all’art. 168 bis c.p., cioè relativamente a procedimenti per i reati che sono puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria e per i delitti ex art. 550 cpp, l’imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Però vi possono essere problemi nei procedimenti oggettivamente cumulativi nei quali all’imputato risultano contestati sia reati per cui sarebbe ammissibile il beneficio della messa alla prova, sia altri reati per cui non ne possa beneficiare, posto che, non si può sospendere l’intero procedimento l’unica soluzione potrebbe essere quella della separazione dei processi ex art. 18 cpp.
La Corte di Cassazione ha asserito nella citata sentenza che nel nostro sistema normativo non vi è un diritto assoluto per l’imputato di accedere alla messa alla prova condizionato esclusivamente alla sua richiesta , infatti la concessione è sempre legata al potere valutativo del giudice che deve valutare sul più ampio quadro della situazione personale dell’imputato e della situazione processuale nella quale verrebbe ad operare la sospensione parziale del processo.
Infatti, affinchè possa essere concesso il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova devi essere intervenuto un positivo giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere per capire se il fatto contestato possa considerarsi occasionale oppure indice di un tipo di vita che porti ad escludere l’evoluzione in positivo della personalità dell’imputato.
Pertanto in ipotesi in cui l’imputato debba rispondere nel medesimo procedimento di reati per cui non sia possibile accedere alla messa alla prova per entrambi , la concessione per uno solo di essi sarebbe contrastante con la ratio dell’istituto che possa avvenire una risocializzazione parziale del soggetto, infatti non appare possibile che qualcuno possa essere risocializzato solo per qualcuno dei fatti in contestazione e nel contempo debba rispondere per fatti ben più gravi per cui l’accesso all’istituto non è consentito.