Il soggetto in questione veniva condannato i due gradi di giudizio per il reato di minaccia, poichè, al termine di una turbolenta, quanto ormai usuale, riunione condominiale, aveva dichiarato al proprio vicino la volontà di vendere l’appartamento di sua proprietà a degli zingari.

Alla luce di quanto previsto dalla norma di cui all’art. 612 cp è punito “chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto”, pertanto, il reato di minaccia appartiene alla tipologia dei delitti formali di pericolo per la cui integrazione non è necessario che il bene giuridico tutelato sia realmente leso, ma essendo sufficiente che il male prospettato possa incutere timore in un uomo comune, menomandone la sua libertà morale.

La Corte di Cassazione annullava la sentenza di Appello (confermativa di quella di primo grado) e confermava il proprio e consolidato orientamento alla stregua del quale al fine della configurazione del reato di minaccia è necessario che il danno minacciato sia realizzabile e dipendente dal soggetto minacciante, ravvisandosi, in caso contrario, una potenzialità lesiva talmente minima con conseguente non integrazione della fattispecie di reato de quo.

Nel caso in oggetto, la generica prospettazione di un danno futuro ed ingiusto, quale la vendita dell’immobile a soggetti notoriamente non piacevoli, espressa al termine di una riunione condominiale particolarmente vivace e nel contesto di pessimi e molesti rapporti di vicinato, non può costituire alcuna condotta sanzionabile.

Gli Ermellini dunque, sostengono come il comportamento dell’imputato sia volto alla prospettazione non di un male ingiusto, ma di un evento paradossale e meramente provocatorio, quale la futura ed eventuale vendita dell’immobile a zingari al fine di sottrarsi ai comportamenti molesti del vicino.

La Suprema Corte fa propria la tesi in virtù della quale per la concreta attuazione del reato di minaccia, il male prospettato deve dipendere dalla sfera di signoria del soggetto agente, non ravvisando tale ipotesi nel caso di specie, trattandosi di una condotta di mera protesta in risposta alla condotta molesta del vicino.

Inoltre il danno ingiusto minacciato (vendita dell’immobile) spiegherebbe i propri effetti negativi in primis nella sfera giuridica del minacciante, poiché lo costringerebbe a compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio per privarsi di un bene immobile al solo scopo di sottrarsi a cattivi rapporti di vicinato.

In più ultimo il perfezionarsi dell’elemento materiale del danno ingiusto prospettato dall’agente alla persona offesa dipenderebbe non dallo stesso, ma dalla condotta futura ed ipotetica di soggetti terzi (i nuovi eventuali acquirenti) , divenuti proprietari dell’immobile in seguito ad una vendita futura ed anch’essa incerta e meramente prospettata da parte dell’imputato.