Con ordinanza 14958/21 la Corte di Cassazione ha chiarito che commette reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale chi minaccia l’insegnante di scuola al fine di condizionarne il giudizio.

Nel caso di specie il genitore di un alunno si era rivolto con parole intimidatorie all’insegnante del figlio ed in primo grado veniva condannato per il reato p. e p. ex art. 336 cp.

I difensori ricorrevano per cassazione per vizio di motivazione in quanto il Giudice non avrebbe spiegato perché non avrebbe concesso le attenuanti generiche e in quanto la ricostruzione dei fatti appariva lacunosa con elementi contraddittori.

Inoltre nessuno dei testi sentiti sarebbe stato in grado di riferire precisamente le parole dell’imputato rivolte all’insegnante, che sarebbero state solo di disappunto e non minacciose.

La Cassazione ha respinto il ricorso in quanto  inammissibile perché finalizzato ad ottenere una rilettura delle fonti di prova, utilizzate per dare una motivazione che ad avviso della medesima appariva chiara e logica.

I giudici di merito avrebbero correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi che sentivano la frase minatoria e della parte offesa, e correttamente non concesso le attenuanti generiche alla luce dei numerosi precedenti penali dell’imputato.