L’obbligo assicurativo della Rc auto sussiste anche all’interno di una area privata. Il veicolo a motore deve dunque essere (obbligatoriamente) assicurato anche se circola (o semplicemente staziona) all’interno di un’area privata (cortile condominiale, giardino ecc.) riservata ad un numero selezionato di utilizzatori.
Sono queste le conclusioni cui sono giunte le Sez. Un. della Cassazione con la Sentenza N. 21983 del 30 Luglio 2021.

La decisione ricalca sostanzialmente la posizione già da tempo assunta dalla Corte di Giustizia Europea che ha più volte ribadito la necessità di garantire la massima protezione ai terzi danneggiati.
Già lo scorso anno il DM 54.2020 del Mise aveva evidenziato la necessità che le polizze Rca prevedessero la copertura anche per i danni cagionati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata in qualsiasi area privata.
Anche sulla scia di tale determinazione le Sezioni Unite, con la summenzionata pronuncia, dichiarano in copertura il sinistro che aveva visto la morte di un bimbo investito da una vettura sulla rampa di una autorimessa privata.
Sino ad oggi la copertura Rca si riteneva estesa alle aree equiparate a quelle pubbliche come, ad esempio, aree private destinate ad essere interessate dal transito di un numero indeterminato di persone.

Ora, le Sez. Un., hanno invece concluso che non è il luogo di circolazione del veicolo né il numero di persone abilitate a frequentarle a fungere da criterio di parificazione delle aree “diverse” a quelle pubbliche. Ciò che conta è che il veicolo sia “utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”; tale utilizzo determina una pericolosità ed un rischio che impone la salvaguardia della copertura assicurativa, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli (o stazioni) in un cortile privato piuttosto che in una pubblica via.