Il massaggio “happy ending” (generalmente effettuati in appositi centri) in quanto prestazione sessuale dietro corrispettivo sono equiparati in tutto alla prostituzione.

Nel nostro ordinamento non commette reato chi si reca nel centro massaggi ed ottiene la prestazione, come non lo commette la massaggiatrice.

Chi effettivamente rischia di essere perseguito penalmente è il gestore del centro.

Il reato che si riterrebbe integrato è quello punito dall’art. 3 della l. Merlin (l. 75/58) che punisce con reclusione da due a sei anni e multa da 258 a 10.329 chi:

  • In qualità di proprietario, gerente o preposto a qualunque locale aperto al pubblico vi tollera abitualmente la presenza di una più persone, che all’interno dello stesso, si danno alla prostituzione;
  • Recluta una persona al fine di farle esercitare la prostituzione o ne agevola a tal fine la prostituzione;
  • Induce alla prostituzione;
  • Favorisce o sfrutta in qualsiasi modo la prostituzione altrui.

A prescindere che guadagni o meno dalle prestazioni sessuali.