La Corte d’appello di Bologna riteneva che l’art. 656 comma 9 l a) fosse costituzionalmente illegittimo nella parte in cui ha incluso i maltrattamenti in famiglia tra i reati ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione, senza un regime transitorio che dichiari applicabile la norma solo ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 9 coma 2 l b) l. 69/19: infatti incidendo la disposizione sulla “portata della pena” andrebbe trattata alla stregua di una norma penale sostanziale impedendone un applicazione retroattiva comportando la violazione degli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 117 comma 1 Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU).

La Corte ha in primo luogo dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura: il carattere ostativo del reato di maltrattamenti aggravati dalla presenza del minore è sopravvenuto sia al fatto commesso, sia al passaggio in giudicato della sentenza, e al momento in cui l’ordinanza di remissione veniva emanata il quadro interpretativo consolidato imponeva che il momento di riferimento per l’individuazione delle norme in materia di esecuzione fosse l’ordine di carcerazione (Cass. sez. I 25212/19).

Anche le Questioni sollevate dal remittente son state ritenute infondate: con sent. Cass 32/20 la corte ha statuito che la regola per cui le pene vanno eseguite in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione subisce eccezione nel caso in cui la norma sopravvenuta trasformi la natura della pena.

Nel caso di specie (risolto con sentenza Cass. 183/21) il reato di maltrattamenti familiari in presenza di minori è divenuto ostativo solo dopo l’entrata in vigore di l. 69/19 ma il caso riguardava fatti commessi anteriormente a tale data: essi riguardavano un diverso reato ossia il maltrattamento in danno di persona minore di anni quattordici. Poi modificato dal dl 95/13 che ha incluso fatti commessi in danno o presenza di persona minore di anni diciotto, ma tale decreto non è stato convertito.

Perciò prima della l. 69/19 il 572 cp comma 2 non ha mai contemplato la presenza del minore come aggravante dei maltrattamenti.

L’effetto ostativo della “violenza assistita” è pertanto da considerarsi come introdotto ex novo con l’aggravante ad effetto speciale prevista dal coma 2 del 572 cp modificato dalla l. 69/19 ed il divieto di sospensione lo interessa limitatamente ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore di tale legge, tra i quali quello scrutinato nell’ordinanza di remissione non rientra.