Sulla obbligatorietà della rinnovazione della prova dichiarativa, si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza Sez. V, 19 febbraio 2021, la quale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di rinnovare l’istruttoria per acquisire la prova dichiarativa decisiva nel giudizio di rinvio quando si perviene ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e diversa da quella di assoluzione pronunciata in appello e annullata dalla Cassazione.

In tal caso si realizza l’ipotesi di doppia pronuncia conforme che fissa la condanna a seguito di giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice.

Secondo la Cassazione il giudice del rinvio ha diritto di riacquisire la prova dichiarativa ex art. 603 comma 3 bis cpp, sempre che sussistano i presupposti normativi, ossia si tratti di un overturing “verticale” e non invece di un ribaltamento decisorio tra la sentenza rescindente e quella rescissoria.

Attualmente il principio di immediatezza non può essere invocato in ogni caso dovendo anche considerare gli effetti che si possono spiegare sul processo.

Non è immaginabile affidarsi tout court alle scelte discrezionali del giudice a rischio di lesione di valori come quelli sottesi all’art. 111 cost..