A seguito della introduzione del GDPR, il tema sulla videosorveglianza è stato oggetto di studi e dibattiti ad opera dei garanti europei che hanno, sul punto, predisposto le linee guida 3.2019 in relazione al trattamento dati personali attraverso dispositivi video.
Rilevanti i chiarimenti resi circa la non applicazione del regolamento europeo quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: “nell’ipotesi di telecamere finte in quanto non vengono elaborati dati personali”.
Tale questione è stata affrontata anche dal Garante Privacy (Faq 16) il quale precisa che la normativa sulla protezione dei dati “non si applica nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali..”
Si pone ora la questione se sia lecito o meno installare telecamere finte in ambito condominiale.
Sul punto il Garante, con provvedimento del 29 Aprile 2004, si è così espresso: “l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione”.
Dunque, sebbene non vietate dal GDPR, le telecamere finte o non funzionanti sarebbero comunque (a dire del Garante privacy) illegittime.
Le medesime potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che si è determinato ad installarle.
Stesso discorso vale laddove il condominio intendesse posizionare soltanto dei cartelli per indicare (sempre a scopo deterrente) che si tratta di area videosorvegliata. In tal caso il rischio di una azione risarcitoria per falso affidamento risulterebbe ancor più probabile, in quanto risulterebbe più semplice dimostrare la non rispondenza tra quanto scritto e quanto invece risulta nei fatti.