Ad avviso della Cassazione, che si è pronunciata con sentenza 3240/20, in ipotesi di stalking condominiale, la misura cautelare nei confronti dell’indagato non può arrivare a coincidere con la privazione del diritto di vivere nella propria abitazione.

Il Giudice deve bilanciare le esigenze di tutela della vittima con i diritti dell’indagato imponendo limiti e prescrizioni.

La pronuncia sfocia dal fatto che il Gip aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ad un soggetto denunciato per atti persecutori nei confronti del vicino di casa, consistiti in continui insulti e anche lesioni fisiche.

Il difensore dell’indagato ricorreva avverso il rigetto della richiesta di riesame della misura cautelare lamentando che:

  • Il Gip aveva irrogato una misura più gravosa di quella richiesta dal Pm (ossia divieto di avvicinarsi all’edificio dove aveva dimora parte offesa e mantenersi a 50 metri dalla stessa). Senza tenere però conto che le indagato e persona offesa vivevano nello stesso condominio su piani diversi;
  • Avrebbe dovuto il gip applicare una misura che escludesse il contatto tra le parti ma tenendo in considerazione le esigenze dell’indagato;
  • La difesa contestava altresì al Tribunale di aver rappresentato l’incapacità dell’indagato a controllare la propria aggressività come condotta incompatibile con il disturbo bipolare certificato;

la Cassazione con la succitata sentenza annullava l’ordinanza con rinvio per un nuovo esame al fine di imporre all’indagato precisi limiti e prescrizioni relativi al divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Conveniva la Corte con il difensore sulla questione della misura applicata, che riguarda un rapporto tra soggetti non conviventi. Infatti il Gip avrebbe potuto porre un normale divieto di avvicinamento alla vittima, senza imporre una distanza di 50 metri, che in sostanza si traduce in un divieto di dimora con conseguente violazione di un diritto fondamentale dell’indagato.

Prevede inoltre l’art. 282 ter cpp che quando ad un soggetto è precluso un logo determinato, costui deve avere comunque la possibilità di accedervi se sussistono ragioni abitative o di lavoro.