Tra gli obblighi formali affinchè un apparecchio etilometro possa accertare lo stato di ebbrezza vi è l’omologazione dello stesso.

Il Giudice di Pace di Verona con sentenza 377/20 lo ha chiarito pronunciando circa una guida in stato di ebbrezza ex art. 186 l a) Cds.

Il caso era quello di un conducente che si era visto multare e ritirare la patente ed aveva presentato ricorso lamentando la mancanza di calibratura dell’apparecchio di accertamento.

Il Giudice accoglieva il ricorso del conducente sottolineando come gli agenti accertatori non avessero documentato che l’apparecchio alcoltest fosse correttamente omologato.

Sul punto vi è anche recente pronuncia di Cassazione 1921/19 che chiarisce come ogni etilometro debba essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio misuratore. (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo dell’oggetto al Centro prove Ministero dei trasporti.

La legittimità dell’esecuzione dell’accertamento etilometrico non può prescindere dall’osservanza di determinati obblighi formali dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento come l’attestazione della sottoposizione ad omologazione e la calibratura nonché la taratura.

Il verbale di accertamento dovrà contenere l’attestazione dei dati relativi agli adempimenti perché sia controllabile l’intera operazione di accertamento.

L’onere della prova dell’espletamento di tale necessaria attività preventiva all’accertamento compete alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso trattato dal Giudice di Pace la prova mancava del tutto pertanto restando dubbi sulla responsabilità del trasgressore, il ricorso veniva accolto ed annullato il verbale di accertamento.