L’art. 1587 c.c prevede che il conduttore, dopo aver preso in consegna l’immobile, deve servirsene osservando la diligenza del buon padre di famiglia.
Secondo la cassazione (Sent. N. 22860.2020) la violazione di questo precetto (concretizzatasi in reiterati rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio) può comportare la risoluzione del contratto di locazione e lo sfratto dell’inquilino indisciplinato.
Nel caso di specie, infatti, la locataria aveva avviato una relazione conflittuale (fatta di ripetuti insulti ed invettive) con alcuni vicini di casa; aveva altresì imbrattato (con vernice) gli immobili di altri vicini e affisso cartelli con ingiurie e offese rivolte a più soggetti residenti nel condominio.
Il proprietario aveva pertanto ritenuto come tali circostanze avessero di fatto rappresentato una evidente violazione della summenzionata norma del codice civile.
L’intimato sfratto veniva così validato sia in primo grado che in quello successivo di gravame.
Anche in Cassazione l’inquilino non la spuntava.
Secondo gli Ermellini, infatti, il locatore è colui che deve rispondere verso gli altri proprietari e il condominio per le intemperanze poste in essere (nei riguardi di questi ultimi) dal suo conduttore.
Il proprietario può dunque agire in giudizio ed ottenere lo sfratto del locatore insubordinato.