La mancata previsione di procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi o gravissime non sarebbe incostituzionale.
Secondo la pronuncia di Corte Costituzionale del 25 novembre 2020 n. 248 la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale del Tribunale di Pisa sulla normativa attuale dell’art. 590 bis cp introdotto con l. 41/16 e confermata con l’intervento del 2018.
La Corte nella predetta sentenza ha però osservato che le ipotesi di lesioni stradali ex 590 bis, 1 cp, pur potendo arrecare danno all’integrità fisica dell’offeso, dal punto di vista della rimproverabilità sono da ritenersi di gravità inferiore delle condotto previste nei commi successivi, caratterizzate dall’assunzione di rischi irragionevoli.
Nelle ipotesi invece di occasionali distrazioni si pone il dubbio se sia necessario celebrare il processo penale se la parte offesa è stata comunque del tutto risarcita.
Pertanto sebbene la Corte Costituzionale abbia ritenuto la legge legittima in quanto alla procedibilità di detti reati, ha contemporaneamente rivolto l legislatore un invito a una modifica generale della disciplina della procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali.