La crisi economica (esaltata anche dalla nota emergenza pandemica) entra nelle aule di giustizia dove si discute in ordine alla punibilità o meno di un padre che ha omesso il versamento dello assegno per il contributo al mantenimento giustificato dai mancati guadagni a causa della feroce crisi economica.
Una giurisprudenza decisamente indulgente sul punto è stata confermata da una pronuncia della Corte di Appello di Cagliari (28 Aprile 2020).
In tale circostanza la Corte ha ritenuto sussistere comunque (e nonostante le giustificazioni addotte dall’imputato in ordine alle sue difficoltà economiche correlate alla crisi economica) tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 c.p.
La situazione di crisi economica e la disoccupazione (sostiene la Corte sarda) non sono sufficienti ad escludere la colpevolezza; l’imputato deve infatti fornire la prova specifica di essersi trovato per tutto il periodo della inadempienza in una situazione di assoluta incapacità economica.
In assenza di tale prova (che peraltro non appare agevole fornire), la omissione del pagamento dello assegno è ritenuta colpevole poiché (ritiene la Corte) “è certamente riferibile a una scelta consapevole e volontaria che ha privilegiato esclusivamente interessi ed esigenze proprie rispetto a quelle del nucleo famigliare a suo tempo costituito”.
Se poi a causa del mancato versamento dello assegno per contributo al mantenimento si privano dei mezzi di sussistenza i figli minori, si violano contestualmente il comma 2 dell’art. 570 c.p. nonché l’art. 570 bis c.p. con consequenziale incremento della pena. Sul punto altro orientamento giurisprudenziale (Cass. 3491.2020) cui peraltro ha aderito anche la Corte D’Appello di Cagliari, afferma che, in tale evenienza, “sopravviverebbe” un solo reato: il 570 comma 2 c.p. che, in quanto più grave, assorbirebbe la violazione prevista dall’art. 570 bis c.p.