In relazione alle contestazioni è in atto una riflessione della Corte Suprema in ordine agli atti utilizzabili per le stesse nell’ esame testimoniale in quanto l’ art. 500 c.p.p. comma 1 fa riferimento “alle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero”.
Sul tema con sent. Sez. III, 4 ottobre 1995 la Cassazione ha chiarito che “la denunzia della parte lesa, costituita dalla dichiarazione della stessa sui fatti narrati, oltre ad avere valore di notitia criminis, costituisce elemento probatorio oggetto di libera valutazione del giudice di conseguenza a seguito della l. 7 agosto 1992 n. 356 di modifica dell’ art. 500 c.p.p. è consentita la acquisizione al fascicolo del dibattimento se ed in quanto essa è utilizzata per le contestazioni e nei limiti delle stesse nel rispetto del contraddittorio delle parti.
Inoltre la sent. di Cass. Sez. II , 9 novembre 1995 , ha chiarito che l’ art. 500 comma 1 c.p.p. è applicabile all’ atto di querela, precisamente alle dichiarazioni in esso contenute ed eventualmente difformi da quelle rese dalla querelante in dibattimento. Premette che l’ atto di querela si trova in copia anche nel fascicolo del p.m. e che “le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone” non sono solo quelle rese alla P.G o al P.M. e trasfuse nel relativo verbale ma anche quelle contenute in scritti o altri mezzi di rappresentazione del pensiero depositati o inviati all’ Autorità giudiziaria o P.G. tipo la denuncia (così nello stesso senso C.Cost 28 novembre 1994 n.407 secondo la quale l’ art. 500 non incide sull’ ordinario esercizio del potere di domanda delle parti, potere che si deve esplicare completamente per cui utilizzando ogni precedente acquisizione) o appunto la querela.
La denuncia della parte lesa, costituita da una dichiarazione della stessa in ordine ai fatti narrati, oltre che valore di notitia criminis, costituisce elemento probatorio oggetto di libera valutazione da parte del giudice, sicché, vertendosi in tema di prove, a seguito della l. 7 agosto 1992, n. 356, che ha modificato l’art. 500, ne è consentita l’acquisizione al fascicolo del dibattimento se ed in quanto essa è utilizzata per le contestazioni e nei limiti delle stesse, nel rispetto del contraddittorio delle parti (Cass. pen. Sez. III, 04-10-1995 Pellecchia)-Dir. Pen. e Processo, 1996, 2, 174).
L’art. 500 co. 1°, dunque, è applicabile all’atto di querela, più precisamente alle dichiarazioni in esso contenute ed eventualmente difformi da quelle rese dal querelante in dibattimento. Le “dichiarazioni precedentemente rese dal testimone”, infatti, non sono soltanto quelle rese alla p.g. o al p.m. e trasfuse nel relativo verbale, ma anche quelle contenute in scritti o altri mezzi di rappresentazione del pensiero depositati o inviati all’a.g. o alla p.g., tipo la denuncia o la querela (Cass. pen. Sez. II, 09-11-1995 Casillo FONTI Dir. Pen. e Processo, 1996, 2, 174).