La Suprema Corte, con sentenza n. 4306 del 23/02/2010, è intervenuta nella delicata materia delle intercettazioni telefoniche relativamente agli accertamenti del fisco. Nella detta sentenza, infatti, viene sancito il principio in forza del quale, “i verbali redatti a seguito di intercettazioni telefoniche disposte in sede penale e contenute in atti allegati all’avviso di accertamento o trascritti nelle motivazioni dello stesso costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio che il giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone conto nella motivazione della sentenza”.
In sostanza, la Corte di Cassazione ha voluto porre l’attenzione sul divieto imposto dall’articolo 270 del codice di procedura penale, secondo il quale, “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti di versi da quelli nei quali sono stati disposti…”, affermando, altresì, che il divieto in questione non opera nel contenzioso tributario ma esclusivamente in ambito penale.
Ciò discende da un importante presupposto, in quanto la norma di cui all’articolo 270 c.p.p. non può essere applicata anche in campo tributario, dove all’interno dello stesso vigono precise norme. In verità, i limiti previsti dall’articolo 270 c.p.p. sono stati posti dal legislatore esclusivamente a garanzia dei diritti di difesa in sede penale e non anche in altre sedi giudiziarie.
A tal proposito, si richiama l’articolo 63 del D.P.R. n. 633/1972, che regolamenta in modo preciso l’attività della Guardia di Finanza in ambito di IVA. Quest’ultima Autorità, infatti, coopera con l’Ufficio trasmettendo documenti, dati e notizie acquisiti direttamente e/o riferiti e/o ottenuti dalle altre Forze dell’Ordine nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, previa autorizzazione, la cui mancanza, tuttavia, non rende inutilizzabili tali informazioni in ambito tributario.
In forza della predetta norma e del principio sancito dalla Corte di Cassazione, si deve pertanto ritenere che un atto acquisito in sede penale ed in modo legittimo può essere trasportato all’interno del materiale probatorio di un giudizio tributario, dove lo stesso Giudice non può non prenderne atto e deve valutarlo assieme agli altri atti probatori, in quanto per quest’ultimo non vi sono limiti di indagine che al contrario può incontrare il Giudice penale.