L’art. 186 Cds sanziona differentemente a seconda del livello alcoolemico, mentre nel caso di incidente stradale paradossalmente non viene fatta alcuna distinzione, escludendo all’autore l’accesso ai lavori di pubblica utilità a prescindere dalla quantità di alcool assunta.

Posto tale paradosso, della questione è stata investita la Corte Costituzionale sulla base dell’art. 3 Cost dal quale si evince che sottoporre situazioni identiche a trattamenti sanzionatori differenti, parimenti costituisce violazione del principio di uguaglianza .

La Corte Costituzionale con ordinanza  24/13,ha però confermato il divieto di applicare il lavoro di pubblica utilità ai conducenti che, in stato di ebbrezza, abbiano provocato un incidente stradale.

In realtà  in tale maniera togliendo la possibilità di accesso ai lavori di pubblica utilità ai conducenti che abbiano provocato un incidente stradale a prescindere dall’entità dell’incidente  e dal livello alcoolemico è negato il principio di cui all’art. 3 Cost, infatti.

Ancor più perplessità desta il fatto che la Corte ha statuito che non bisogna fare nessuna distinzione sul fatto che ci siano stati feriti o meno nell’incidente, mentre dall’altro lato l’art. 589 cp, prevede nello specifico un’ipotesi aggravata  nel caso in cui il soggetto commetta il fatto in stato di alterazione ex 186 Cds.

In più il finalismo rieducativo della pena sancito dal 27 Cost. prevederebbe proprio che a maggior ragione  le condotte più gravi siano assoggettate a pene con finalità rieducativa come appunto i lavori di pubblica utilità-

Si delinea pertanto l’opportunità di una riforma in tal senso della questione, anche a fronte dei vari benefici legati ai lavori di pubblica utilità come l’estinzione del reato, la revoca della confisca dell’auto , la riduzione a metà della sospensione della patente, dai quali sarebbero esclusi una gran parte dei destinatari.