La Corte di Cassazione con sentenza della IV sezione penale , n. 980 del 13 gennaio 2014, seguendo un orientamento piuttosto consolidato (in questo senso anche Cass. n. 36073/11, 37916/12), ha chiarito che in tutti i casi in cui un rapporto sessuale venga in qualsiasi modo imposto costituisce violenza sessuale. Sarebbero in tale circostanza irrilevanti le modalità, i mezzi, e le motivazioni che inducano la persona offesa a rifiutare uno specifico rapporto sessuale, nelle condizioni in cui lo stesso è preteso.
Nel caso trattato dalla succitata Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Catania con sentenza dell’8/10/08 assolveva il sig. C.M, marito del reato di cui all’art. 609 bis cp ai danni della moglie perché il fatto non sussiste: la corte territoriale argomentava sul punto, asserendo che, pur essendo la donna contraria ai rapporti sessuali, perché il marito era solito consumarli al rientro dalla propria attività di pastore, senza praticare alcuna igiene e pulizia del proprio corpo, la stessa finiva poi per accettare volontariamente i rapporti sessuali.
La Cassazione ha statuiti che quella data dalla Corte d’Appello sarebbe una motivazione carente ed insufficiente, posto che la donna, come evidenziato dal giudice di primo grado, non accettava volontariamente i rapporti sessuali, ma li subiva in maniera coatta. L’uomo infatti dopo avere immobilizzato sua moglie con le proprie mani le imponeva il rapporto sessuale senza assecondare per nulla le richieste di lei di effettuare prima la necessaria igiene del proprio corpo. I giudici di secondo grado non avrebbero precisato le ragioni per cui i rapporti sessuali imposti coattivamente dovevano comunque ritenersi consumati consensualmente.