L’art. 165 comma 2, così come modificato dalla Legge 11.06.2004 n 145, statuisce che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa anche a chi ne abbia già fruito in precedenza; tuttavia, in tal caso la stessa dovrà essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi di cui al comma 1 del medesimo articolo, ossia: “all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno […], salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività”.
La locuzione “se il condannato non si oppone” ha posto problemi in relazione al caso in cui venga richiesto un patteggiamento (alias applicazione della pena su richiesta delle parti) subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena indicata, nei confronti di un soggetto che abbia già usufruito in precedenza del predetto beneficio, senza però che nell’accordo proposto al Giudice figuri espressamente la non opposizione dell’imputato all’esecuzione di lavori di pubblica utilità. La questione, rispetto alla quale si registravano contrasti nella giurisprudenza di legittimità, è stata rimessa dalla V Sezione della Cassazione alle Sezioni Unite.
Il caso all’attenzione della Sezione Semplice aveva ad oggetto una richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della stessa. Il Giudice per l’Udienza Preliminare, nell’applicare la pena richiesta, aveva concesso la sospensione della medesima. Tuttavia, posto che l’imputato aveva già usufruito di tale beneficio in passato, ai sensi dell’art. 165 comma 2 c.p., il GUP aveva condizionato la sospensione alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (in quanto unico obbligo ritenuto idoneo nel caso di specie in ragione della natura del reato), considerando implicita nella richiesta di patteggiamento subordinata alla sospensione la non opposizione dell’imputato a tale condizione. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il difensore dell’imputato, lamentando, tra gli altri motivi, l’erronea applicazione della legge penale e la violazione di legge, dal momento che l’imputato non aveva espresso alcuna volontà in relazione allo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività.
Con ordinanza del 7 ottobre 2021 n. 37698, la V Sezione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione della seguente questione: a) “Se, in tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra le parti, possa, di ufficio, subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena a una delle condizioni previste dall’art. 165 c.p., comma 1, nel caso in cui tale condizione sia rimasta estranea alla pattuizione e, in particolare, se sia possibile subordinarlo alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività in caso di mancato esplicito consenso dell’imputato“”.
In relazione alle caratteristiche della “non opposizione”, si riscontravano due orientamenti: quello che riteneva implicito nella proposizione della richiesta di sospensione condizionale, da parte di chi ne avesse già usufruito, il consenso all’adempimenti di uno degli obblighi di cui all’art. 165 comma 1 c.p. e quello che, diversamente, richiedeva una manifestazione espressa e personale della mancanza di opposizione all’adempimento tali condizioni.
Con sentenza 27/01/2022 n. 23400, le Sezioni Unite si pronunciavano sul contrasto, statuendo che “nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata”.