Dal 14/12/21 è entro in vigore il decreto legislativo 8/11/21 n.188 in adeguamento alla direttiva UE 343/16 relativo alla presunzione di innocenza che riconosce più garanzie alle persone sottoposte ad indagine o imputate in procedimento penale.

Tra le più importanti novità introdotte dal decreto c’è il divieto per le autorità pubbliche, di indicare come pubblicamente colpevole la persona indagata o imputata fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Nell’ipotesi in cui un tale divieto sia violato, oltre alle sanzioni disciplinari e penali, ed al risarcimento del danno, la persona potrà richiedere altresì una rettifica della dichiarazione, alla quale l’Autorità dovrà procedere subito e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Tale rettifica poi dovrà essere pubblicata “con le medesime modalità della dichiarazione” o comunque con “modalità idonee”.

Se invece l’autorità eccepisce un diniego l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale in via d’urgenza.

Per quanto concerne le comunicazioni delle Procure agli organi d’informazione, le esternazioni possono avvenire solo con comunicati ufficiali , oppure tramite “conferenza stampa” ma i questo caso solo quando le tematiche in oggetto siano di particolare rilevanza pubblica.

La diffusione di notizie riguardanti i procedimenti penali può avere luogo unicamente in due casi:

  • Quando risulti strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini;
  • Quando ricorrono altre specifiche ragioni d’interesse pubblico;

le predette regole di condotta devono essere rispettate anche quando il Procuratore autorizzi gli ufficiali di PG a fornire informazioni sulle attività d’indagine svolte (facoltà ora consentita espressamente).

Il decreto inserisce anche l’art. 115 bis cp al codice di procedura penale “garanzia alla presunzione d’innocenza” che riporta il divieto a riferimenti pubblici alla colpevolezza in relazione ai “provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione nel merito sulla responsabilità dell’imputato, con eccezione degli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato (art. 115 bis comma 1 cpp).