Sono sempre più frequenti le dispute tra condomini in merito alla legittimità (o meno) della installazione di telecamere che riprendano anche parti comuni.
Vediamo quali sono le regole sul punto.

Secondo il garante della privacy, la telecamera installata sulle parti private, non può riprendere le zone comuni, circostanza che, di per sé, potrebbe integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata (615 bis cod.pen.).
Sulla questione si è tuttavia espresso il garante della privacy con il suo “vademecum” che stabilisce: “quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali (e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse ad esempio attraverso apparati tipo web-cam) non si applicano le norme previste dal Codice della privacy (Dlgs. 196.2003).

In questo caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello. Rimangono tuttavia valide le disposizioni in tema di responsabilità civile di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario (anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata) che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage”.