I reati ostativi sono quelli da ritenersi particolarmente gravi per l’ordinamento e per cui non è prevista la sospensione dell’esecuzione della pena, e i benefici carcerari come la liberazione anticipata.
Questi reati detti ostativi sono:

  • Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
  • Scambio elettorale politico-mafioso;
  • Qualsiasi reato commesso avvalendosi delle condizioni delle associazioni mafiose o per agevolarle;
  • Concussione;
  • Corruzione;
  • Corruzione per l’esercizio della funzione;
  • Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
  • Induzione indebita a dare o promettere utilità;
  • Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
  • Istigazione alla corruzzione;
  • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli Organi della Comunità europea;
  • Furto in abitazione;
  • Rapina aggravata;
  • Estorsione aggravata;
  • Sequestro di persona a scopo di estorsione;
  • I reati contro l’ambiente;
  • I reati contro le persone e famiglia tra cui maltrattamenti e stalking in danno di un minore;
  • Associazione per delinquere;
  • Prostituzione e pornografia minorile;
  • Violenza sessuale di gruppo;
  • Atti sessuali con il minore;
  • Detenzione di materiale pedo pornografico;
  • Adescamento e corruzione di minore;
  • Iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile;
  • Acquisto e vendita schiavi;
  • Immigrazione clandestina;
  • Riduzione o mantenimento in schiavitù;
  • Tratta di persona;
  • Reati relativi agli stupefacenti aggravati.

Non si tratta però di reati ostativi se realizzati nella forma del tentativo, ma solo quelli consumati.

Per i suddetti reati detti ostativi è però possibile anche ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’unica eccezione per cui è possibile sospendere l’esecuzione di pena per detti reati è prevista per i tossicodipendenti o alcooldipendenti sottoposti ai domiciliari con programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza.

Se si è in carcere è possibile ottenere i benefici e le misure alternative alla detenzione solo:

  • Se collabora con la giustizia;
  • Nei delitti contro la pa se si adopera per bloccare l’attività delittuosa o l’individuazione dei responsabili…
  • Non ha più collegamenti con criminalità organizzata o eversiva…
  • Non è oggettivamente in grado di collaborare con la giustizia;
  • Nei reati a sfondo sessuale con minori solo se il magistrato di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica;

Il detenuto per reato ostativo anche se non collabora con la giustizia ha però diritto alla liberazione anticipata se partecipa ad attività rieducative in carcere (45 giorni di sconto di pena per ogni semestre).

Se condannato è stato condannato per un reato ostativo e uno semplice, potrà beneficiare delle misure alternative alla detenzione quando avrà espiato la quota parte di pena relative alle ipotesi delittuose ostative.

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ivi ricompresi quello di cui all’art. 630 c.p., allorché sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n°68 del 23 marzo 2012».

La Corte ha dichiarato infondata la questione ribadendo le valutazioni espresse in materia di permessi premio con sentenza n. 188 del 2019, secondo cui “l’unica adeguata definizione della disciplina di cui all’art. 4-bis ordin. penit. consiste nel sottolinearne la natura di disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l’internamento sono stati disposti».

In altre parole, l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario troverebbe giustificazione, quanto alle restrizioni poste alla concessione dei benefici penitenziari, nella presunzione di pericolosità collegata esclusivamente al titolo di reato.

In quest’ottica, il riconoscimento dell’attenuante non giustificherebbe, secondo i giudici della Consulta, l’espunzione dal catalogo dell’art. 4-bis della relativa fattispecie di reato poiché non priverebbe di validità, sul piano logico e statistico, la presunzione di pericolosità che nel tempo ha indotto il Legislatore ad ampliare il catalogo di reati con fattispecie anche tra loro eterogenee.

I reati ostativi sono previsti, a livello sostanziale, dal codice penale: la legge penitenziaria si è limitata soltanto ad effettuare questo particolare giudizio di pericolosità sociale nei confronti di quei soggetti che hanno commesso tali reati, prevedendo un generale divieto di accesso ai benefici che la stessa legge penitenziaria prevede nei confronti di coloro che, invece, commettono “reati comuni”.

Precisamente, nei confronti di tali tipi di reato sarà esclusa la concessione di alcuni benefici, salvo intervengano le particolari condizioni previste per ogni fascia di reato, e precisamente sarà esclusa la concessione:

  • Della possibilità di lavorare all’esterno dell’istituto penitenziario;
  • Delle misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare e la liberazione condizionale, oltre che l’affidamento in prova ai servizi sociali.

È espressamente esclusa dal novero dei benefici che non possono essere concessi la liberazione anticipata: pertanto, anche il detenuto o internato condannato per uno dei reati ostativi ex art. 4-bis potrà beneficiare dello sconto di pena di 45 giorni ogni semestre di buona condotta.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, è stata estesa la possibilità di ottenere i permessi premio anche i condannati ai reati ostativi che non collaborano con la giustizia, alle particolari condizioni previste dalla stessa Consulta, ossia:
1. Che sia venuta meno l’attualità della partecipazione all’associazione criminale;
2. Che non vi sia il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’associazione criminale.

Il riferimento alla collaborazione con la giustizia è molto importante, perché è proprio questa condizione che è al centro del dibattito giurisprudenziale, e precisamente al centro del dialogo tra la Corte EDU e la Corte costituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’ergastolo ostativo.

Si ha ergastolo ostativo quando il soggetto ha commesso uno dei particolari delitti indicati nell’art. 4-bis e per il quale ha ricevuto la pena dell’ergastolo. Si rientra senz’altro nella c.d. “prima fascia” dei reati ostativi, potendo soprattutto questi portare alla condanna all’ergastolo, specie per delitti-fine commessi avvalendosi delle condizioni ex art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso).