Al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza disciplinato dal comma 7 dell’art. 186 cds, non si applica la previsione di cui all’art. 186 comma 2 l c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato” è quanto statuito dalla Cassazione sez. IV, con sentenza n. 15184 del 24.3.15.
Il fine del 186 comma 2 l c) ove prevede il raddoppio del periodo di sospensione della patente, è quello di reprimere in maniera più severa il comportamento di chi si mette alla guida di una vettura non di sua proprietà e per la quale non è possibile operare il sequestro amministrativo ai fini di confisca.
In base al principio ubi lex voluit dixit, ubi colui tacuit l’art. 186 comma 7 cds, rifiuto di sottoporsi all’accertamento non contiene l’ipotesi del raddoppio di sospensione di patente qualora il veicolo sia di proprietà di persona estranea al reato.
La Suprema Corte ha enunciato il principio per cui: “il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 cds dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato, come sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell’art. 186 comma 7 secondo periodo cds, tra il minimo di 6 mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato.