Ex art. 299 del Decreto legislativo 81/08, chi esercita in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro ne assume la posizione di garanzia in caso di infortunio sul lavoro, anche qualora non abbia investitura formale.

La Cassazione penale con sentenza n. 46782 del 22/11/13 ha confermato tale assunto per il quale, i soggetti responsabili in caso di infortunio sul lavoro vanno individuati in base alle funzioni concretamente esercitate.

La predetta sentenza riprende in parte la pronuncia del Gup  che si era pronunciato su un caso relativo ad un volontario della Protezione Civile, che durante un lavoro di ristrutturazione della sede stessa della Protezione moriva in conseguenza di una caduta. Venivano imputati in tale caso, il capo della Protezione civile comunale ritenuto datore di lavoro ed il ordinatore dei volontari. Il capo, imputato di omicidio colposo per non aver rispettato le norme di sicurezza sui lavoratori, veniva prosciolto dal Gup, per non avere commesso il fatto, poiché non ritenuto in posizione di garanzia in quanto l’intervento esorbitava dai compiti della Protezione Civile, cosa previamente concordata in apposita riunione svoltasi tra i volontari ed il coordinatore di questi.

Il pm impugnava, e pur riconoscendo la fondatezza della tesi del Pm, in quanto il Gup aveva trascurato la deposizione di alcuni testi la cui testimonianza avrebbe confermato la tesi dell’accusa,  la Corte confermava la correttezza dell’interpretazione del Gup, ossia:

– l’obbligo di garanzia su una persona può derivare da legge, contratto, volontaria assunzione di obblighi;

– il decreto legislativo in tema di sicurezza sul lavoro prevede che abbia posizione di garanzia anche chi, pur senza investitura eserciti in concreto i poteri giuridici del datore di lavoro.

Concetti già previamente affermati dalla Cassazione a Sezioni Unite 10704/12, che la sentenza in commento ha ripreso dando un’interpretazione dell’art 299 ancor più estensiva, riconoscendo responsabilità a soggetti che in apparenza sembrano coinvolti in maniera più lontana alla situazione lavorativa.