Con una recente ordinanza  n. 4387, 22 luglio 2013, il Tribunale di Trani si è discostato da parte della giurisprudenza di legittimita’ in tema di convalida del sequestro: secondo tale ultimo filone infatti per convalidare il sequestro il Pubblico Ministero deve motivare il suo provvedimento solo quando le ragioni da lui accolte  sono diverse da quelle delineate dalla Polizia Giudiziaria. Se invece tali ragioni della PG sono condivise sarebbe sufficiente la specificazione delle ipotesi di reato.

Nella predetta ordinanza del Tribunale di Trani invece si afferma la nullità del decreto di convalida di un sequestro emesso dal Pubblico Ministero qualora non vi si esplicitino gli elementi indiziari posti a sostegno dell’accusa.

Nel caso di specie, un Pm convalidava un sequestro probatorio di capi di abbigliamento presumibilmente contraffatti a seguito di controllo di negozi da parte della PG, conseguentemente l’imputato impegnava l’ordinanza con il mezzo del riesame asserendo la mancanza di motivazione.

Ad avviso del Tribunale di Trani, il fatto che il PM apponga un mero  “visto si convalida” senza valutare gli elementi indiziari posti a sostegno dell’accusa risulta essere una carenza motivazionale insanabile. Nel caso discusso, data la carenza giuridica della motivazione non possono soccorrere i presupposti integrativi di cui all’art. 309 comma 9 cpp, con conseguente nullità del provvedimento.