La corte di Cassazione con sent. 28398 pubblicata il 29 settembre 2022 ha chiarito come il lavoratore possa registrare i colleghi, anche a loro insaputa di nascosto, al fine di precostituirsi una prova per provare l’eventuale natura ritorsiva di un licenziamento, in quanto ciò non sarebbe illecito né dal punto di vista penale, né dal punto di vista della riservatezza.
Non è necessario neppure il consenso dei colleghi al trattamento dei loro dati personali poiché la finalità è solo quella di precostituirsi una prova per tutelare i propri diritti davanti ad un Giudice.
Nella sentenza citata la Cassazione ha ritenuto erronea la pronuncia della Corte di Appello ove escludeva le registrazioni come prove del fatto che il licenziamento fosse stato fatto in maniera ritorsiva, in quanto il diritto di difesa si estende a tutte le attività dirette ad acquisire elementi di prova da usare in giudizio, e non riguarda esclusivamente la sede processuale.
L’esimente di cui all’art. 24 dlgs 196/03 in relazione agli obblighi di cui all’art. 23 dello stesso decreto, si applica a condizione che il trattamento abbia l’esclusiva finalità e duri esclusivamente il tempo strettamente necessario allo scopo.