Uno dei temi all’oggi più discussi in ambito giurisprudenziale è proprio quello dell’elemento soggettivo del reato di omicidio a seguito di violazione delle norme sulla circolazione stradale, in particolare si discute la possibile compatibilità del dolo eventuale (piuttosto che della colpa cosciente) col detto reato.
Intendendosi per “dolo eventuale” l’elemento soggettivo che si manifesta quando il soggetto agisce rappresentandosi la concreta possibilità di realizzare il fatto che costituisce reato ed accettando il rischio della sua verificazione (Cass. S.U. 15 dicembre 92; Cass. S.U. 12 ottobre 1993). Si intende invece come “colpa cosciente o con previsione”, la rappresentazione del fatto di reato come possibile conseguenza della propria condotta, ma confidando erroneamente nella convinzione che il fatto non si verificherà (Cass. Sez. I, 28 gennaio 1991), ossia quando il soggetto agente , pur avendo astrattamente la rappresentazione della realizzazione del fatto, agisce in caso di colpa cosciente con la sicura fiducia che in concreto l’evento lesivo non si realizzerà (Cass. Sez. IV, 24 giugno 2009 n. 28231).
La tematica è altresì attualmente molto discussa in ambito legislativo, infatti, si è cercato negli ultimi tempi, di creare in via legislativa una nuova fattispecie per sopperire alla mancanza di una disposizione specifica nel codice penale che ricomprenda la suddetta ipotesi di reato di omicidio stradale commesso con dolo.