In un obiter dictum, la Corte di Cassazione ritiene “opzione scientifica non arbitraria” il fatto che la presenza del principio attivo stupefacente persista per un certo arco temporale, della durata anche di diversi giorni, dopo l’assunzione dello sostanza; ragionando in astratto, la Corte afferma che ciò potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di “alterazione” da stupefacenti, che costituisce il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza del 9 luglio 2009, n. 28219)

In numerosi casi i giudicanti hanno ritenuto di mandare prosciolto l’imputato per la contravvenzione di cui all’articolo 187 C.d.S., ritenendo che l’esito degli accertamenti sui liquidi biologici non fossero bastevoli per dare la prova della condizioni di alterazione del conducente, sul rilievo che la “positivita’” in ordine alla presenza di sostanze stupefacenti nel sangue puo’ risultare anche a diversi giorni di distanza dalla relativa assunzione, onde in difetto di apposita visita neurologica volta ad accertare la “perduranza” dello stato di alterazione dovuta all’assunzione di stupefacenti non poteva ritenersi raggiunta la prova della responsabilita’. Infatti, la giurisprudenza, sul punto, e’ assolutamente costante: tra le tante, Cassazione, Sezione 4, 6 giugno 2007, Loffre do; Sezione 4, 7 febbraio 2007, Macchiarelli; Sezione 4, 1 marzo 2006, Orsini; nonché, Sezione 4, 28 aprile 2006, Verdi, ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, onde deve escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece e’ ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 C.d.S.), in quanto l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze. Infatti, questa è tematica che potrebbe in astratto porsi in quanto secondo un’opzione scientifica non arbitraria, la presenza del principio attivo stupefacente persiste per un certo arco temporale (anche alcune settimane), dopo l’assunzione dello stupefacente, sicché potrebbe non costituire prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio di uno stato di “alterazione” da stupefacenti che costituisce il proprium del reato di cui all’articolo 187 C.d.S.. E’ situazione, questa, che dovrebbe imporre il ricorso anche ad elementi di riscontro esterni in primo luogo, gli elementi sintomatici esterni trasferibili nel processo attraverso la deposizione degli operanti sì da poter pervenire, solo allora, ad una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tribunale di Bologna, Sentenza 16 giugno 2009 (dep. 17/06/2009), n. 1422

Dunque, occorre precisare come la positività ottenuta sulle urine con le tecniche dì screening può essere indubbiamente interpretata come riscontro di pregresse assunzioni di sostanze stupefacenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui il conducente si trovava al momento della guida. Ne consegue che, in difetto di ulteriori elementi probatori, l’imputato dev’essere assolto dal reato di cui all’art. 187 C.d.s. perchè il fatto non sussiste.

A supporto di questa decisione possono evidenziarsi i seguenti punti:

1.- Si contesta all’imputato di aver provocato, un incidente stradale, in stato di alterazione psicofisica indotta dall’uso di sostanze stupefacenti, alla guida del proprio veicolo accertatosi tramite prelievo ematico/urinario.

2- Appare opportuno in via preliminare precisare quanto segue in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 187 C.d,S

La condotta sanzionata dall’art. 187 cds è la “guida in stato di alterazione psico-fìsica” a seguito della assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

il terzo comma dell’art. 187 C.d.S. indica poi le modalità attraverso le quali si debba accertare quando una persona sia in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. La disposizione stabilisce che gli agenti operanti, quando abbiano il “ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”, procedano ad accompagnare il conducente del veicolo “presso strutture sanitarie fisse o mobili… ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate”, per procedere a due attività: il prelievo di campioni di liquidi biologici e la visita medica.

Il prelievo di campioni di liquidi biologici è finalizzato all’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo della persona fermata, individuandone tipologia ed ove possibile quantità, mentre la visita medica ha l’evidente scopo di appurare lo “stato di alterazione psico-fisica”.

In definitiva: lo stato di alterazione del conducente deve essere accertato nei modi previsti dallo stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendosi la possibilità di ricorrere ad elementi sintomatici esterni. Ed invero, l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche sia in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze, sia alla relativa visita medica.

Assumono quindi centralità, ai fini della configurazione della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.S. sia la presenza di un adeguato esame chimico su campioni di liquidi biologici con esito positivo, sia l’esecuzione di una visita medica che certifichi uno stato di alterazione psico-fisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3 l’art. 187 CDS presuppone l’attualità dell’uso dunque si deve ritenere che il referto positivo dell’ospedale dì cui sopra non rappresenta affatto prova del fatto che l’assunzione dello stupefacente sia avvenuto immediatamente prima del rilascio dei campione di urine, ben potendo la rilevata positività significare che l’assunzione era risalente nel tempo.

Al riguardo si osserva che:

a)      gli esami effettuati sull’urina o sul sangue sono il risultato di un esame di screening. Il suddetto esame, effettuabile in tempi brevi, costituisce indubbiamente, sotto il profilo clinico, un importante rilevatore preliminare, ma, sotto il profilo medico legale, non può prescindere dalla procedura indispensabile per validarne il risultato;

b)      la positività ottenuta sulle urine o sul sangue con le tecniche dì screening – proprio perché di per sé indicativa di una assunzione che può essere pregressa anche di molti giorni con una variabilità a seconda delle molecole assunte (il range, come è noto, va da poche ore per i derivati amfetaminici a circa 10 giorni per la cocaina e anche 20 giorni per i derivati dalla cannabis) – va confermata con analisi di conferma di il livello, con tecniche di tipo cromatografico accoppiate alla spettrometria di massa (GC-MS/LC-MS); ma nel caso di specie le suddette analisi di conferma non sono state effettuate;

c)       peraltro non sono i casi di falsa positività per reazione crociata con altre sostanze;

d)      non risulta che sia stata effettuata la “visita medica” prevista dall’art 187 C.d.S..

In definitiva, il risultato positivo ottenuto esclusivamente sull’urina dell’imputato può essere indubbiamente interpretato come riscontro di assunzioni pregresse più o meno recenti, ma nulla dice sulle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento del sinistro di cui sopra

Ne consegue che, tale essendo il contesto probatorio, l’imputato deve essere assolto dell’imputazione ascrittagli con la formula più ampia.