Da considerare attentamente è la recente decisione del Tribunale di Macerata del 25 gennaio 2010,  che ha confermato la pretesa dell’ imputato di evitare la confisca del veicolo, essendo stato fermato dai carabinieri ed avendo rifiutato di sottoporsi all’ etilometro. Detto Tribunale ha infatti disposto la restituzione della vettura, confiscata con la convalida del Gip alla proprietaria.

Tale decisione è stata adottata in forza dell’ ordinanza n. 44640 del 27 ottobre 2009 della Cassazione, secondo la quale il soggetto che abbia evitato l’ alcoltest  non debba subire il sequestro immediato del veicolo:

I giudici di merito sostenevano che pur dovendosi ritenere la sussistenza del fumus commisi delicti, tuttavia “la confisca del veicolo prevista dall’ art. 186 C.d.s. comma 7 è di natura diversa dalla confisca prevista nell’ ipotesi di cui all’ art.  186 C.d.s.  comma 2 lett. c), mentre infatti quest’ ultima “è ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell’ art. 240 c.p. comma 2 e quindi una misura di sicurezza patrimoniale prevista dal c.p.”, nel caso dell’ art. 186 comma 7, “la confisca è invece espressamente prevista dalla norma come una sanzione amministrativa  accessoria ed il richiamo al comma 2 lett. c) è riferito solo alle modalità e procedure previste da quella norma, per la diversa natura delle condotte e dei reati”. Ritenevano quindi che non fosse possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in quel caso (imputazione ex art. 186 comma 7) in quanto l’ art. 321 c.p.p. comma 2 è riferita  alle sole ipotesi di confisca penale cioè con natura di misura di sicurezza patrimoniale , e non anche alle ipotesi di confisca come sanzione amministrativa accessoria.

Ciò è confermato dalla Corte che riprendendo letteralmente l’ art. 186 comma 7 C.d.s.  “la condanna per il reato di cui al precedente periodo (relativamente al rifiuto dell’ accertamento di cui ai commi 3,4,5 precedenti) comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.

Si deve quindi prendere atto che esso richiama la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ……e della confisca del veicolo…… apparendo evidente che il “della”  è solo specificativo di uno dei tipi di sanzione amministrativa accessoria conseguente alla condanna per tale reato (appunto sospensione della patente di guida e confisca del veicolo).

D’ altronde ben diverse sono le condotte previste dai commi 2 e 7 della norma: nel primo si è in presenza di una condotta commissiva, che determina la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza, oltre i limiti di cui alla lettera c), nel secondo si sanziona solo un comportamento omissivo che non da nessuna contezza della sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza e da esso prescinde del tutto.

(Il fatto che chi verrà trovato con un tasso alcoolico superiore a 1,5 g/l subirà oltre al ritiro della patente e al processo , anche la confisca della propria auto (art. 240 comma 2 c.p. veicolo come cosa servita per commettere reato9). La misura della confisca però assume dei connotati contrastanti col principio di uguaglianza costituzionale (art. 3 Cost.) per il fatto che a chi si trovi a guidare in stato di ebbrezza la vettura di terzi, non si vedrebbe applicata la sanzione della confisca . Inoltre la confisca del mezzo, se può essere intesa giustamente punitiva per chi l’ ha utilizzata in tale stato, può rivelarsi gravemente onerosa per terzi che ne usufruivano.