Quando i rapporti con il genero non sempre funzionano la nonna, in alcuni casi, può anche trattenere “temporaneamente” la nipotina senza che questo comportamento possa essere qualificato come reato. Così ha chiosato la sesta sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 8076/2012) annullando una condanna per sottrazione di persona incapace, a carico di una signora di 75 anni che a causa dei rapporti a dir poco difficili con il genero (abituato ad ingiuriarla e a minacciarla) aveva trattenuto con sé la nipote per due pomeriggi oltre quello stabilito. Il giudice di prime cure aveva, infatti, assolto la donna, ma poi la Corte d’appello aveva ritenuto penalmente rilevante il detto comportamento ribaltando la decisione di primo grado. Gli ermellini, invece, annullando la sentenza, hanno considerato questa valutazione eccessivamente dura e, con riferimento all’art. 574 c.p., hanno evidenziato che se è vero che il tenore letterale della norma violata consideri reato la condotta “ogni volta che chiunque agisce contro la volonta’ dell’avente diritto, operi una sottrazione o eserciti una ritenzione di quella persona”, deve anche prendersi in considerazione che tale principio non può essere applicato automaticamente se ci sono “piu’ soggetti titolari della podesta’ dei genitori”, nel caso la madre. A dire della Cassazione dunque, deve ritenersi, in una situazione di questo tipo, che il rifiuto di riconsegnare la nipotina (con trattenimento per poche ore della piccola) non possa avere “un rilievo tale da integrare il reato di sottrazione di persona incapace”. Lo stesso Tribunale di primo grado, tra l’altro, aveva già evidenziato il pericolo per la serenita’ della minore di fronte all’eventualita’ di spiacevoli scenate” del padre.