Attenzione, a mettere il numero del proprio ex ragazzo su un sito Internet “hard”, infatti, per questo fatto si può essere condannati per molestie telefoniche. Orbene, per i giudice di legittimità, poco importa che le telefonate non siano arrivate direttamente dall’interessato, ma, la il suddetto comportamento deve considerarsi equivalente a quella delle molestie telefoniche dirette punite dall’art. 660 CP. Così ha chiarito la prima sezione Penale della Corte (sentenza n.47667/2011) che ha confermato una sentenza di condanna inflitta ad una ragazza che per vendicarsi del rifiuto del suo ex ragazzo aveva messo il suo numero di telefono in un sito Internet dedicato ad incontri “hot”. A seguito di questo, l’uomo aveva iniziato a ricevere numerose telefonate “particolari” ed il caso era stato portato dinanzi al Tribunale penale. L’intraprendente ragazza veniva ritenuta colpevole e condannata a pagare una multa, ma ha ben pensato  di difendersi in Cassazione facendo notare che le telefonate moleste non le aveva fatte lei direttamente, ma che venivano dagli utenti di quel sito e quindi non le si poteva rimproverare di aver arrecato molestie telefoniche al suo ex fidanzato. Secondo gli ermellini però anche questo comportamento integra la fattispecie delle molestie telefoniche anche se non ci sono state telefonate dirette. Secondo la corte la donna è stata in qualche modo l’autrice indiretta delle molestie e tanto basta per far scattare la condanna.