Non può essere considerato reato la mancata riuscita ad effettuare l’alcool test se il soggetto è asmatico, in quanto manca l’elemento soggettivo del reato.

Il Giudice di prime cure (Tribunale di Milano, sezione per le indagini preliminari, con la decisione del 6-7 giugno 2012) ha, infatti, evidenziato che, manca la volontà di non collaborare con l’autorità di pubblica sicurezza sottraendosi, in tal,modo volontariamente all’etilometro.

La fattispecie in oggetto di sentenza, riguardava un conducente di un veicolo che, legittimamente, era stato sottoposto all’alcool test dopo un incidente stradale e non riusciva a soffiare.

Gli agenti intervenuti, però, nel caso in oggetto non hanno tenuto in debito conto del fatto che il soggetto in questione era affetto da patologia asmatica.

Il primo test, invero, si era concluso solamente dopo quattro insufflazioni, mentre quello successivo non è riuscito nonostante nove tentativi.

Tale situazione aveva indotto gli agenti alla contestazione del reato p.e.p. dall’articolo 186, comma settimo, CDS, assimilando l’impossibilità alla esecuzione del test al rifiuto allo stesso.

La difesa del prevenuto era fondata sul fatto che non vi è l’esistenza del reato di rifiuto colposo; testualmente il citato articolo 186 prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c”.

Il precetto è, pertanto, chiaro ed inequivoco; il legislatore si è prefissato quale scopo quello di punire e sanzionare la condotta volontaria del soggetto che non collabora con l’autorità sottraendosi (dolosamente) ai controlli, quindi, non è possibile configurare il reato di rifiuto colposo.

Da precisare che il pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha richiesto l’archiviazione del procedimento accogliendo le censure mosse dalla difesa del soggetto asmatico.

L’imputato ha, in realtà, collaborato con autorità intervenuta e non si è affatto sottratto ad alcun controllo, non essendo, comunque, ascrivibile allo stesso l’esito negativo, dipeso solo ed esclusivamente da una condizione fisica del conducente del tutto sottratta al comportamento volitivo.