Con sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 le Sezioni Unite della Cassazione dovendosi pronunciare sulla controversa questione “se l’omessa trasmissione al Tribunale del Riesame, nel termine di cinque giorni dall’avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l’inefficacia sopravvenuta o se invece, il tribunale possa richiedere all’autorità procedente l’invio degli atti mancanti” hanno invece statuito relativamente alla questione dell’effetto estensivo dell’impugnazione.
La questione riguardava infatti l’effetto estensivo nei confronti dei ricorrenti, dell’accoglimento, da parte di una sezione semplice della Cassazione, dell’impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso un’ordinanza emessa nel medesimo procedimento e riguardante tutti gli indagati.
La Corte in tal caso ha ritenuto applicabile il principio già fissato in precedenza dalle Sezioni Unite in relazione alle misure cautelari reali (Sez. Un. sent. n. 34623 del 26/6/02), per cui l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si ha qualora detta decisione non sia basata solamente su “motivi personali” dell’impugnante, e il procedimento sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo.
Applicando il suddetto principio, queste Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo unitario il procedimento, sulla base del fatto che l’impugnazione proposta autonomamente da uno dei coindagati contro un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma vi è stata un’anticipazione sugli aspetti procedurali, che pure gli altri coindagati avevano portato avanti con ricorso assegnato ad altra Sezione semplice della Corte.