Il colpo di sonno “equivale” ad un “malessere” e può, quindi, legittimare la sosta sulla corsia di emergenza.

La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 18 maggio 2012, n. 19170, ha chiosato che il colpo di sonno “equivale” ad un “malessere” e può, quindi, legittimare la sosta sulla corsia di emergenza.

Il dicta con cui i giudici hanno inquadrato la stanchezza nel concetto di malessere, dunque, come uno stato che può legittimare la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 157, comma 1, lett. d) del codice della strada.

Nella caso de quo,  i giudici di legittimità hanno sostenuto che nel caso reale non si doveva procedere il reato di omicidio colposo  nei confronti di un automobilista che, preso da un colpo di sonno, stava sostando in autostrada nella piazzola di sosta, così divenendo l’ostacolo contro cui era andato a collidere altra autovettura in seguito all’esplosione di uno pneumatico.

Secondo la Corte il giudice di prime cure aveva ritenuto che la causa dell’incidente fosse da imputarsi solamente allo scoppio della gomma per sovraccarico del mezzo o cattiva manutenzione; in tale situazione manca completamente la c.d. concretizzazione del rischio.

Si evidenzia altresì che la corsia di emergenza non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano invadere la stessa oppure sbandare, ma quella di consentire ai mezzi di soccorso e di polizia il raggiungimento (in breve tempo e senza intralcio) del posto ove è necessario recarsi per un pericolo determinato da un incidente o altra grave necessità.

Si precisa come l’articolo 3 del codice della strada la chiarisca che si tratta della“corsia adiacente alla carreggiata, destinate alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, nella sentenza sopra indicata, alla luce delle attente valutazioni fatte ed allo svolgimento dinamicodel sinistro stradale, la causa esclusiva dello stesso è da individuare unicamente nello scoppio della gomma, avvenuto per l’anomala manutenzione dello stesso.

Da ciò ne consegue la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore dell’imputato.