La Cassazione Penale, Sezioni Unite, 31 gennaio 2023 n. 4145, ha affermato il principio di diritto per cui la disposizione dell’art. 578 bis cpp ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura sostanziale ed è pertanto, inapplicabile ai fatti posti in essere anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 6 comma 4 dlgs 21/18, che ha introdotto la disposizione.

Era infatti stata rimessa alle SSUU la questione di diritto circa il seguente fatto: “se la disposizione dell’art. 587 bis cpp fosse applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore, o per i reati indicati nell’art. 322 ter cp, anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 4 l f) l. 9 gennaio 2019 n. 3, che ha inserito nell’art. 578 bis le parole “o la confisca prevista dall’art. 322 ter cp”.