A chiarirlo è l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 22616 del 19 luglio 2022: in tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio, a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute.

Assumono, pertanto, rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall’applicazione analogica dell’art. 5 comma 9 della Legge n. 898 del 1970, costituisce, infatti, una deroga alle regole generali sul riparto dell’onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito; potere ufficioso che, purtuttavia, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità delle risultanze fiscali acquisita al processo.

In tali specifici ultimi casi il giudice ha il dovere di disporre le indagini di polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell’assegno, fondate proprio sulle circostanze puntuali che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini.