I regolamenti condominiali possono contenere norme di godimento e utilizzo delle proprietà esclusive atte a porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari. In materia di animali domestici, il nuovo art. 1138 c.c. dispone come il regolamento (condominiale) non possa vietare il possesso o la semplice detenzione di animali domestici in casa o, comunque, all’interno del condominio.
Il divieto può essere eventualmente contenuto solo all’interno di un regolamento di natura contrattuale posto che, in tal caso, risulterebbe accettato da tutti.
Il nuovo disposto dell’art. 1138 c.c. è il risultato della evoluzione della considerazione del rapporto esistente tra uomo e animale inteso anche come espressione di quei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.
Il termine “animali da compagnia” usato nella precedente versione dell’art. 1138 c.c., è stato sostituito con quello di animali domestici, dai confini più incerti estendendo in tal modo la definizione ad un più ampio genus di animale di affezione.
Fermo restando quanto sopra, l’assemblea potrà comunque disciplinare l’uso degli spazi e dei servizi comuni da parte dei proprietari di animali nonché il comportamento che essi debbono tenere all’interno del complesso condominiale.
Infatti, il lasciare libero un animale o custodirlo senza adottare le opportune cautele, potrebbe costituire un fatto penalmente rilevante a mente dell’art. 672 c.p.
Il Condominio potrebbe anche imporre il numero massimo di animali che ciascun condomino può detenere e, in caso di superamento del detto limite, sarebbe possibile un provvedimento del Giudice finalizzato ad attuare l’allontanamento degli animali in esubero (Cass. 1823.2023).
Restano poi ferme tutte le questioni riguardanti la condotta produttiva di rumori e/o di odori da parte degli animali in questione; in tali circostanze può intervenire il Giudice penale anche a mente del precitato art.672 c.p.